
il
"Concordato" del 1929
Legge 27 maggio
1929, n. 810
Esecuzione del
Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma,
tra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929
- Piena ed intera esecuzione é data al Trattato,
ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la
Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929.
- Le opere e le espropriazioni da compiersi in
esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.
Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma
sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti
dall’esecuzione del piano stesso.
La indennità dovuta agli esproprianti
sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici
dell’amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro. In caso di
mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennità sarà
fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà
nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall’interessato e il terzo
dal primo presidente della Corte di appello di Roma.
Qualora l’interessato, dopo aver negata l’accettazione della indennità, ometta
di designare il suo rappresentante entro un mese dalla avvenuta opposizione
alla stima, questa s’intenderà definitivamente accettata.
- Con regio decreto, su proposta del Ministro per
le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per
l’esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio
le necessarie variazioni.
- La presente legge entrerà in vigore con lo
scambio delle ratifiche del Trattato, del Concordato.
TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA
(11 febbraio 1929)
In nome della Santissima Trinita
Premesso:
Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la
convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con
l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia
conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti, e che, assicurando
alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le
garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel
mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo
definitivo e irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870 con l’annessione
di Roma al regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia.
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede
l’assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur
nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costruire, con
particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla
Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione
sovrana.
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà
Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato,
nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità,
Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario
di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito
Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali scambiati i loro
rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto
negli accordi seguenti:
- L’Italia riconosce e riafferma il principio
consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la
religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
- L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede
nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in
conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.
- L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul
Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e
dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini
e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono
indicati nella pianta che costituisce l’allegato I del presente Trattato, del
quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la piazza di
San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere
normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità
italiane; le quali si attesteranno ai piedi della scalinata della Basilica,
sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno
perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica salvo che siano invitate ad
intervenire dall’autorità competente.
Quando la Santa Sede in vista di particolari funzioni credesse di sottrarre
temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le
autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall’autorità competente a
rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano
e del loro prolungamento.
- La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che
l’Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano importa che nella
medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e
che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.
- Per l’esecuzione di quanto é stabilito
nell’articolo precedente, prima dell’entrata in vigore del presente Trattato,
il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del
Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La
Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte
tranne la piazza di San Pietro.
Resta per altro convenuto che, per
quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti
religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti
con questi disinteressandosene lo Stato italiano.
- L’Italia provvederà a mezzo degli accordi
occorrenti con gli enti interessati che alla Città del Vaticano sia assicurata
un’adeguata dotazione di acque in proprietà.
Provvederà, inoltre, alla
comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una
stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata
nell’allegata pianta (allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri
del Vaticano sulle ferrovie italiane.
Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati dei
servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali
nella Città del Vaticano.
Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.
A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine
di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del
Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.
Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la
circolazione nel territorio di quest’ultimo dei veicoli terrestri e degli
aeromobili della Città del Vaticano.
- Nel territorio intorno alla Città del Vaticano
il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che
costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale
demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via
Aurelia ed il viale Vaticano.
In conformità alle norme del diritto
internazionale, é vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare
sul territorio del Vaticano.
Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si
estende la extraterritorialità di cui all’art. 15 qualsiasi mutamento edilizio
o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune
accordo.
- L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la
persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di esso e la
provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la
provocazione a commetterlo contro la persona del Re.
Le offese e le ingiurie pubbliche
commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con
discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie
alla persona del Re.
- In conformità alle norme del diritto
internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone
aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde
per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla
perdita dell’abitazione nella Città stessa o dalle altre circostanze
comprovanti l’abbandono di detta residenza.
Cessando di essere soggette alla
sovranità della Santa Sede le persone menzionate nel comma precedente, ove a
termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto
sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in
Italia considerate senz’altro cittadini italiani.
Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede,
saranno applicabili nel territorio del regno d’Italia, anche nelle materie in
cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da
norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si
tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quella
dello Stato cui essa appartiene.
- I dignitari della Chiesa e le persone
appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da
concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini
del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all’Italia esenti dal
servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.
Questa disposizione si applica pure ai
funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in
modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede nonché ai
dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16
esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati, in
altro elenco, da concordarsi come sopra e detto e che annualmente sarà
aggiornato dalla Santa Sede.
Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori dalla Città
del Vaticano all’emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per
cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle
autorità italiane. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico
in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in
virtù delle leggi del regno.
- Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono
esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni
delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla
conversione nei riguardi dei beni immobili.
- L’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di
legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto
internazionale. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano
a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli
agenti diplomatici secondo il diritto internazionale e le loro sedi potranno
continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro
dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano
rapporti diplomatici con l’Italia. Resta inteso che l’Italia si impegna a
lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati,
compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso
dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica. Le Alte Parti contraenti
si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante
accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio
pontificio presso l’Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, ai
termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con
atto del 9 giugno 1815. Per effetto della riconosciuta sovranità e senza
pregiudizio di quanto é disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della
Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel
territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto
ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo
le norme del diritto internazionale.
- L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprietà delle Basiliche patriacali di San Giovanni in Laterano, di Santa
Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede
la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica San Paolo e
dell’annesso monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali
corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero
della pubblica istruzione per la detta Basilica. Resta del pari inteso che la
Santa Sede é libera proprietària del dipendente edificio di San Callisto
presso Santa Maria in Trastevere (allegato II, 9).
- L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni,
attinenze e dipendenze (allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso
della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena
proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le
dotazioni e attinenze (allegato II, 5). Per integrare la proprietà degli
immobili siti nel lato nord del colle Gianicolense appartenenti alla Sacra
Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e
prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla
Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà
dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla
detta Congregazione e ad altri istituti e quelli da trasferire sono indicati
nell’allegata pianta (allegato II, 12). L’Italia, infine, trasferisce alla
Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma
annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di S. Andrea della
Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato
III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupanti entro un anno
dall’entrata in vigore del presente Trattato.
- Gli immobili indicati nell’art. 13 e negli
alinea primo e secondo dell’articolo 14, nonché i palazzi della Dataria, della
Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna il palazzo di Sant’Offizio
ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa
Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicario (allegato II, 6, 7,
8, 10 e 11) e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di
sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello
Stato italiano, goderanno delle immunità riconosciute dal diritto
internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse
immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di
Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al
pubblico, celebrate funzioni coll’intervento del Sommo Pontefice.
- Gli immobili indicati nei tre articoli
precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici:
Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario
Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la casa degli
esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6,
7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di
pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da
tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso altro
ente. È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili,
indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l’assetto che
creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità
governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all’uopo fare
sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa
cattolica.
- Le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute
dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli
enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari,
impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano
esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo
Stato quanto verso ogni altro ente.
- I tesori d’arte e di scienza esistenti nella
Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi
ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede la piena libertà di
regolare l’accesso del pubblico.
- I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i
diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i
dignitari della Chiesa provenienti dall’estero diretti alla Città del Vaticano
e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentati
pontifici all’estero, potranno senz’altra formalità accedere alla medesima
attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone,
le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città
del Vaticano all’estero.
- Le merci provenienti dall’estero e dirette alla
Città del Vaticano, o, fuori dalla medesima, ad istituzioni ed uffici della
Santa Sede, saranno sempre ammesse, da qualunque punto del confine italiano ed
in qualunque porto del regno, al transito per il territorio italiano con piena
esenzione dai diritti doganali e daziari.
- Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori
dovuti ai principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della
Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.
Durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a
che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso
il territorio Italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o
limitazione alla libertà personale dei medesimi.
Cura inoltre, l’Italia che nel suo
territorio all’interno della Città del Vaticano non vengano commessi atti che
comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono
anche per i conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché
per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi
dei Vescovi chiamati a parteciparvi.
- A richiesta della Santa Sede e per delegazione
che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente,
l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che
venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto
si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà
senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane.
La Santa Sede consegnerà allo Stato
italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano,
imputate di tali atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti
delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le
persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili
dichiarati immuni nell’art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili
preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.
- Per l’esecuzione nel regno delle sentenze
emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del
diritto internazionale. Avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica,
anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti
emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità
civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie
spirituali o disciplinari.
- La Santa Sede, in relazione alla sovranità che
le compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e
rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai
congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti
contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi,
in ogni caso, di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza
di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata
territorio neutro ed inviolabile.
- Con speciale convenzione sottoscritta unitamente
al presente Trattato, la quale costituisce l’allegato IV al medesimo e ne
forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa
Sede verso l’Italia.
- La Santa Sede ritiene che con gli accordi i
quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le
occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo
pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel
mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi
eliminata la «questione romana» e riconosce il regno d’Italia sotto la
dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. A sua volta
l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del
Sommo Pontefice. È abrogata la l. 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra
disposizione contraria al presente Trattato. 27. Il presente Trattato, non
oltre quattro mesi dalla firma sarà sottoposto alla ratifica del Sommo
Pontefice e del Re d’Italia, ed entrerà in vigore all’atto stesso dello
scambio delle ratifiche.
(Omissis)
CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA
In nome della Santissima Trinita
Premesso:
Che fin dall’inizio delle trattative tra la Santa
Sede e l’Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha
proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per
necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della
religione e della Chiesa in Italia; che é stato conchiuso e firmato oggi stesso
il Trattato per la soluzione della «questione romana»; Sua Santità il Sommo
Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto
di fare un Concordato, ed all’uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari,
delegati per la stipulazione del Trattato, cioé per parte di Sua Santità, Sua
Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di
Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito
Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni
poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli
seguenti:
- L’Italia, ai sensi dell’articolo 1 del Trattato,
assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il
libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in
materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove
occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale
la difesa da parte delle sue autorità.
In considerazione del carattere sacro
della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo
cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire
in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.
- La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente
con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza
del Governo italiano. Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero
pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e
con tutti i fedeli.
Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi
possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell’interno ed alle porte
esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le
istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti
riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare
nell’ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in
genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli
non sono soggetti ad oneri fiscali. Le dette pubblicazioni per quanto riguarda
la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi
sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l’autorita
ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.
Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità
civili eseguire collette nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché
negli edifici di loro proprietà.
- Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi
due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli
istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino
al ventesimo-sesto anno di età, l’adempimento degli obblighi del servizio
militare. I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno
emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di
mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate
dello Stato, ma é loro conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino
fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica
dell’Ordinario militare ai sensi dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi
sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.
Tuttavia anche se siasi disposta la
mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i
sacerdoti con cura di anime.
Si considerano tali gli ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i
vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al
culto.
- Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti
dall’ufficio di giurato.
- Nessun ecclesiastico può essere assunto o
rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici
dipendenti dal medesimo senza il nulla-osta dell’ordinario diocesano. La
revoca del nulla-osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad
esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o
irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un
insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto
immediato col pubblico.
- Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono
gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità
nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati
dello Stato.
- Gli ecclesiastici non possono essere richiesti
da magistrati o da altra autorità e dare informazioni su persone o materie di
cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.
- Nel caso di deferimento al magistrato penale di
un ecclesiastico o di un religioso per delitto. il Procuratore del Re deve
informare immediatamente l’ordinario della diocesi, nel cui territorio egli
esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al
medesimo la decisione istruttoria o, ove abbia luogo, la sentenza terminativa
del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. In caso di arresto,
l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed
al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un
religioso, la pena é scontata possibilmente in locali separati da quelli
destinati ai laici, a meno che l’ordinario competente non abbia ridotto il
condannato allo stato laicale.
- Di regola, gli edifici aperti al culto sono
esenti da requisizioni od occupazioni. Occorrendo per gravi necessità
pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che procede
all’occupazione deve prendere previamente accordi con l’ordinario a meno che
ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l’autorità
procedente deve informare immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente
necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue
funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso
all’autorità ecclesiastica.
- Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla
demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla componente
autorità ecclesiastica.
- Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti
dalla Chiesa, che sono i seguenti:
 | tutte le domeniche;
|
 | il primo giorno dell’anno;
|
 | il giorno dell’epifania (6 gennaio);
|
 | il giorno della festa di San Giuseppe (19
marzo);
|
 | il giorno dell’Ascensione;
|
 | il giorno del Corpus domini;
|
 | il giorno della festa di SS. Apostoli Pietro e
Paolo (29 giugno);
|
 | il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (15
agosto);
|
 | il giorno di Ognissanti (l° novembre);
|
 | il giorno della festa dell’Immacolata
Concezione (8 dicembre);
|
 | il giorno di Natale (25 dicembre).
|
- Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle
chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà,
secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re
d’Italia e dello Stato italiano.
- Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la
tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio
dell’assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa
sia stata approvata nei modi di legge. La designazione degli ecclesiastici,
cui é commessa l’alta direzione del servizio di assistenza spirituale
(ordinario militare, vicario ed ispettori), é fatta confidenzialmente dalla
Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da
opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la
quale procederà ad altra designazione. L’ordinario militare sarà rivestito
della dignità arcivescovile. La nomina dei cappellani militari é fatta dalla
competente autorità dello Stato italiano su designazione dell’ordinario
militare.
- Le truppe italiane di aria, di terra e di mare
godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegî e delle esenzioni
consentite dal diritto canonico. I cappellani militari hanno, riguardo alle
dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero
sotto la giurisdizione dell’ordinario militare, assistito dalla propria Curia.
L’ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e
femminile, addetto agli ospedali militari.
- L’arcivescovo ordinario militare é proposto al
Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui
é affidato il servizio religioso di detta Basilica. Tale clero è autorizzato a
provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in
conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale
Casa. La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il
capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad instar, durante munere.
La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma, dietro
presentazione da parte di Sua maestà il Re d’Italia, previa confidenziale
indicazione del presentando. La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra
chiesa la Diaconia.
- (...)
- (...)
- Dovendosi, per disposizione dell’autorità
ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia
affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci, sia
riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il
trattamento economico dovuto a dette parrocchie.
- La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene
alla Santa Sede. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un
Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successioni, la Santa
Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per
assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da
sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la
maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia
mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina
della medesima.
- I Vescovi, prima di prendere possesso della loro
diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà
secondo la formula seguente:
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro
e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano.
Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed
il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e
prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun
consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all’ordine pubblico e
che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del
bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno
che possa minacciarlo».
- La provvista dei benefici ecclesiastici
appartiene all’autorità ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici
parrocchiali sono dall’autorità ecclesiastica competente comunicate
riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano
passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo termine, il Governo
italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle
riservatamente all’autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso,
deferirà il caso alla Santa Sede. Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano
dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio
parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all’ordinario, che
d’accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso
di divergenza tra l’ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la
soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d’accordo
con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.
- Non possono essere investiti di benefici
esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari
delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana.
Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l’italiano,
intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare
l’assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.
- Le disposizioni degli artt. 16, 17, 19, 20, 21 e
22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie. Resta anche inteso che,
qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi,
rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia
alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.
- Sono aboliti l’exequatur, il regio
placet, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di
benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite
dall’art. 29, lettera g).
- Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa
sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori. È abolita la
regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile
nelle Province dell’ex-regno delle due Sicilie. Gli oneri relativi cessano di
far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti.
- La nomina degl’investiti dei benefici maggiori e
minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha
effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente
partecipata al Governo. L’amministrazione ed il godimento delle rendite,
durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico. In
caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l’autorità
ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio,
devolvendone il reddito netto a favore dell’investito, o, in sua mancanza, a
vantaggio del beneficio.
- Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San
Francesco in Assisi e di Sant’Antonio in Padova con gli edifici ed opere
annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla
Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima.
Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di
altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i
Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi
italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora
appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di
commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni
necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei
quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione
dell’autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a
norma del precedente capoverso.
- Per tranquillizzare le coscienze, la Santa Sede
accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi
italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni
ecclesiastici. A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune
istruzioni.
- Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in
quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed
integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il
Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. Resta fin da
ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:
- Ferma restando la personalità giuridica degli
enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede,
diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà
riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non
l’abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici
soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita
che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse. Salvo
quanto é disposto nel precedente art. 27, i Consigli di amministrazione,
dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti
totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di
culto e la nomina dei componenti sarà fatta d’intesa con l’autorità
ecclesiastica.
- Sarà riconosciuta la personalità giuridica
delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede,
che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate,
giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e
siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità
giuridica delle Province religiose italiane, nei limiti del territorio dello
Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale
all’estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta
altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari
dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e
possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case
generalizie ed alle Procure delle associazioni, religiose, anche estere. Le
associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità
giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli
immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali
intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.
- Le confraternite aventi scopo esclusivo o
prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini,
e dipendono dall’autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il
funzionamento e l’amministrazione.
- Sono ammesse le fondazioni di culto di
qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della
popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale
disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.
- Nelle amministrazioni civili del patrimonio
ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione
saranno formati per metà con membri designati dall’autorità ecclesiastica.
Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province.
- Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici
o religiosi senza l’osservanza delle leggi civili potranno essere
riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell’ordinario
da presentarsi entro tre anni dalla entrata in vigore del presente
Concordato.
- Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di
esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia
(salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di
Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora
dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di
beneficî ed ufficî sotto le norme degli articoli precedenti. Una apposita
Commissione provvederà all’assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina
di una congrua dotazione con i decreti indicati per i beni dei santuari
nell’art. 27.
- Ferme restando le agevolazioni tributarie già
stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui
vigenti, il fine di culto o di religione e, a tutti gli effetti tributari,
equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione. È abolita la tassa
straordinaria del 30 per cento imposta con l’art. 18 della l. 15 agosto
1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli artt. 31 della l. 7 luglio
1866, n. 3036 e 20 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; nonché la tassa sul
passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed
altri enti ecclesiastici, stabilita dall’art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923,
n. 3270, rimanendo esclusa anche per l’avvenire l’istituzione di qualsiasi
tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai
ministri del culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle
professioni e la tassa di patente, istituite con il r.d. 18 novembre 1923,
n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né
qualsiasi altro tributo del genere.
- L’uso dell’abito ecclesiastico o religioso da
parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia
interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità
ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al
Governo italiano, é vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle
quali é vietato e punito l’uso abusivo della divisa militare.
- La gestione ordinaria e straordinaria dei beni
appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha
luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della
Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo
di assoggettare a conversione i beni immobili.
Lo Stato italiano riconosce agli
istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita di
acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli
acquisti dei corpi morali. Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non
sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi
dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non
inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in
vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti beneficî,
per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice
amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed
in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un
rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale. Non sono soggetti
all’intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i
patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli
effetti del supplemento di congrua, l’ammontare dei redditi che su dette mense
e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione
resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per
le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.
- L’erezione di nuovi enti ecclesiastici od
associazioni religiose sarà fatta dall’autorità ecclesiastica secondo le norme
del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto
dalle autorità civili.
- I riconoscimenti e le autorizzazioni previste
nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le
norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con
le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.
- È riservata alla Santa Sede la disponibilità
delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio
del Regno, con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della
conservazione. Essa può quindi, con l’osservanza delle leggi dello Stato e con
la salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti
escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.
- Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto
del matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni
cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio,
disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del
matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale,
anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai
coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del
codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto
di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al
Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause
concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non
consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri
ecclesiastici.
I provvedimenti e le sentenze
relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo
Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le
norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla
citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti
provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale
della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente
per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li
renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei
registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio. Quanto alle
cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate
dall’autorità giudiziaria civile.
- Per le scuole di istruzione media tenute da enti
ecclesiastici o religiosi rimane fermo l’istituto dell’esame di Stato ad
effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e
candidati di dette scuole.
- L’Italia considera fondamento e coronamento
dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la
forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che
l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia
un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi
d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di
maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità
ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che
siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi
dall’ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell’ordinario
priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto
insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri
di testo approvati dalla autorità ecclesiastica.
- I dirigenti delle associazioni statali per
L’educazione fisica, per L’istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei
Balilla, per rendere possibile L’istruzione e l’assistenza religiosa della
gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle
domeniche e nelle feste di precetto l’adempimento dei doveri religiosi.
Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali
adunanze degli alunni nei detti giorni festivi.
- Le nomine dei professori dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria
Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad
assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e
religioso.
- Le università, i seminari maggiori e minori, sia
diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli
altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici
continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza
delle autorità scolastiche del regno.
- Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà
approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno
parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di
paleografia, archivista e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca
e l’archivio nella Città del Vaticano.
- L’Italia autorizza l’uso nel Regno e nelle sue
colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del
breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta
dell’interessato.
- L’Italia ammetterà il riconoscimento, mediante
decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il
1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. Saranno stabiliti casi nei
quali il detto riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa.
- Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni
dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa
Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito
politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la
diffusione e l’attuazione dei principi cattolici. La Santa Sede prende
occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli
ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e militare in
qualsiasi partito politico.
- Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà
sull’interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l’Italia
procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.
- Il presente Concordato entrerà in vigore allo
scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le
stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana». Con l’entrata in vigore
del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni
dei Concordati decaduti degli ex-Stati italiani. Le leggi austriache, le
leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano
attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del
presente Concordato, si intendono abrogati con l’entrata in vigore del
medesimo. Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata
subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone
designate da ambedue le Alte Parti.