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COPYRIGHT (Diritto della copia)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.633/1941, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore; nondimeno, l'elaborazione e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.
 

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Copyright
Istituzioni e organi

Il copyright è il diritto esclusivo spettante a un autore o a un editore di utilizzare un’opera letteraria o artistica per un periodo determinato. Nel caso delle pubblicazioni ufficiali delle istituzioni comunitarie il copyright appartiene alle Comunità europee nel loro complesso e non alle singole istituzioni.

La protezione del copyright è garantita quando in tutti gli esemplari di una pubblicazione figura un’apposita avvertenza, la cosiddetta menzione di riserva, destinata ad informare il pubblico che la tutela del diritto d’autore è rivendicata per l’opera in questione.

© Comunità europee, (anno)

La menzione di riserva può essere abbinata ad una formula volta ad attenuare il grado di protezione rivendicato. In mancanza di tale formula, l’opera è interamente protetta, fatte salve le eccezioni previste dalle varie normative nazionali e dalle convenzioni internazionali.

La proposta di riserva o meno del diritto d’autore (seguita dalla scritta «Printed in ...») deve figurare nella domanda di edizione con una delle formule seguenti:
— menzione di riserva (l’opera è interamente protetta):
© Comunità europee, (anno)
Printed in ...

— menzione di riserva abbinata ad una formula volta ad attenuare il grado di protezione:
© Comunità europee, (anno)
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte
Printed in ...

— per alcune pubblicazioni aventi carattere informativo o divulgativo (cataloghi, opuscoli pubblicitari ecc.), qualora risulti inopportuno riservare il diritto d’autore, menzione indicante che non esiste riserva:
Riproduzione autorizzata
Printed in ...


Bisogna inoltre indicare chiaramente la fonte di qualsiasi parte del testo (foto, illustrazioni, grafici, testi ecc.) i cui diritti d’autore appartengono a terzi. Prima della riproduzione i servizi autori (istituzioni, organi o agenzie) devono aver ottenuto dai detentori dei diritti un’autorizzazione scritta di riproduzione limitata alla loro pubblicazione, non trasferibile ad altri (cfr. numero 95, punto 5.5.1).


Copyright e diritti di riproduzione

La riproduzione delle illustrazioni nelle pubblicazioni comunitarie è retta dalla regolamentazione che segue:



1) In virtù dell’articolo 6 bis della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, l’autore ha il diritto di chiedere che il suo nome sia indicato. Egli può rinunciare a questo diritto. Qualora, dopo avervi rinunciato, lo rivendicasse di nuovo, bisognerà accordarglielo (diritto inalienabile) salvo esigere da lui un indennizzo per i danni eventualmente causati dal suo ripensamento.

Nel caso in cui il contratto non specifichi nulla su questo punto, si raccomanda di far menzione del nome del fotografo o dell’illustratore allorché l’illustrazione sia stata scelta per sue qualità specifiche. Salvo disposizione contrattuale, questo non è necessario per un’illustrazione di carattere generale (un gruppo, un paesaggio ecc.).

Ove la questione della menzione del nome (e del punto e della maniera in cui il nome dovrebbe figurare) sia regolata prima della pubblicazione, nel contratto con il quale la riproduzione dell’opera è autorizzata, o con un altro accordo tra l’autore e l’editore, occorrerà naturalmente attenersi a quanto convenuto.


2) Quando le illustrazioni sono state ottenute tramite una terza persona o un’agenzia che abbia acquisito i diritti patrimoniali sulle medesime (copyright), il contratto con il quale quest’altra persona o agenzia autorizza la riproduzione dell’illustrazione deve parimenti regolare l’eventuale menzione del suo diritto di copyright, che non deriva da alcun obbligo giuridico.

Quando esiste un’espressa disposizione contrattuale occorre applicarla. In assenza di detta disposizione occorrerà applicare gli stessi principi generali sovrammenzionati. Poiché tuttavia la terza persona non dispone del diritto morale di cui dispone l’autore e poiché essa non subisce abitualmente alcun pregiudizio dall’omissione dell’indicazione del detentore dei diritti, dato che l’omissione non le fa perdere il diritto d’autore sull’opera (il diritto d’autore è acquisito senza formalità), il servizio giuridico ritiene che non vi sia l’obbligo di indicare chi dispone del copyright sull’illustrazione, a meno che l’uso corrente per il tipo di illustrazione e di pubblicazione in questione lo preveda.

Bisognerà pertanto evitare qualsiasi incoerenza tra questo copyright e l’autorizzazione a riprodurre oppure con il copyright che le Comunità si riservano sulla pubblicazione.