SEZIONE IV INFORMAZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA
Articolo 10 - Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:
a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;
c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili
conseguenze di una mancata risposta,
- se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la
riguardano nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze
in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per
effettuare un trattamento leale nei confronto della persona interessata.
Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata
1. In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:
a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,
b) le finalità del trattamento,
c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- le categorie di dati interessate,
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che
la riguardano,
nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i
dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un
trattamento leale nei confronti della persona interessata.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.
SEZIONE V - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELLA PERSONA INTERESSATA
Articolo 12 - Diritto di accesso
Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:
a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi
o spese eccessivi:
- la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e
l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati
trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i
dati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei
trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
- la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati
che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui
all'articolo 15, paragrafo 1;
b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.