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SEZIONE VI DEROGHE E RESTRIZIONI

Articolo 13 - Deroghe e restrizioni

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

a) della sicurezza dello Stato;

b) della difesa;

c) della pubblica sicurezza;

d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;

f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e); g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

2. Fatte salve garanzie legali appropriate, che escludano in particolare che i dati possano essere utilizzati a fini di misure o di specifiche decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati membri possono, nel caso in cui non sussista manifestamente alcun rischio di pregiudizio alla vita privata della persona interessata, limitare con un provvedimento legislativo i diritti di cui all'articolo 12 qualora i dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o siano memorizzati sotto forma di dati personali per un periodo che non superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle statistiche.

SEZIONE VII - DIRITTO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata

Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

b) - di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario;
- la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

Articolo 15 - Decisioni individuali automatizzate

1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.

2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere sottoposta a una decisione di cui al paragrafo 1, qualora una tale decisione:

a) sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa alla conclusione o all'esecuzione del contratto, presentata dalla persona interessata sia stata accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo, oppure

b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata.

 

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