Esame di stato
2008-2009
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Riferimenti principali
http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/home.html
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/cm32_09.shtml (cm 32 del
13-3-09)
ORDINANZA n. 67 Prot. n. 8510
del 28-7-2008
Art. 1 - Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l’anno scolastico 2008/2009 hanno inizio, per l’intero
territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno
25 giugno 2009, alle ore 8.30.
DM 42/2007 (Modalità di
attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore)
1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente
all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad
applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. I nuovi punteggi di credito
scolastico indicati nelle tabelle allegate
al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a
decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti
frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione
si estenderà agli alunni delle penultime classi e
nell'anno scolastico 2008/2009
riguarderà anche quelli delle ultime classi.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame
di Stato sono valutati positivamente nello
scrutinio finale gli alunni che
conseguono la media del "sei".
Legge n. 1 dell'11 gennaio
2007
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e
paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati
positivamente in sede di scrutinio finale e
abbiano comunque saldato i debiti
formativi contratti nei precedenti anni scolastici (Legge 11.1.2007, n.
1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il corrente anno scolastico, gli
alunni devono aver saldato i debiti contratti nell’anno scolastico 2006/07 nel
passaggio dalla terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3.
comma 4 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42);
Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa,
si intendono valutati positivamente gli
alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la
media del “sei” (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42).
A partire dall’anno
scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla
valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente;
pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul
comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito
all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello
riferito al penultimo anno. Esso comporta,
se inferiore a sei decimi, la non
ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre
2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3
del D.M. 16/01/2009, n. 5).
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1. Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati
sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42
del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998.323 e
che, pertanto, i punteggi attribuiti
sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di
classe; che la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno
scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato
all’articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi
delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad
ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato DM
n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione
dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia
nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
13. I docenti che svolgono
l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione
compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle
attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione
cattolica,
limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1. Per l’anno scolastico 2008/2009,
valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti
formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2009
per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
È ammessa l'autocertificazione,
ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.
n. 445/2000, nei casi di attività svolte
presso pubbliche amministrazioni.
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
|
Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
||
|
|
I anno (classe 3) |
II anno (classe 4) |
III anno (classe 5) |
|
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
|
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
|
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
|
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
6-8 |
7-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero
intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative
ed eventuali crediti formativi.
All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del
corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella.
In caso di accertato superamento del
debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in
sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale
punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di
corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla
eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i
debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato.