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Esame di stato

2008-2009

Innanzitutto, puoi guardare la "storia" dei cambiamenti qui: Esami 2005 Esami 2006 Esami 2007 Esami 2008

 

Riferimenti principali

http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/home.html
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/cm32_09.shtml (cm 32 del 13-3-09)

 

ORDINANZA n. 67 Prot. n. 8510 del 28-7-2008
Art. 1 - Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2008/2009 hanno inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 25 giugno 2009, alle ore 8.30.

 

DM 42/2007 (Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)
1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente
all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".

 

Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007

ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (Legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti nell’anno scolastico 2006/07 nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3. comma 4 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42);
Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la media del “sei” (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42).
A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5).

ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1. Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998.323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe; che la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato DM n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica,
limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1. Per l’anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2009 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.
n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
 

 

TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

 

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

 

I anno (classe 3)

II anno (classe 4)

III anno (classe 5)

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤ 10

6-8

6-8

7-9


NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.