Ferie (artt. 19 e 25 del CCNL/95; art. 49 del CCNL/99): gli insegnanti a tempo indeterminato hanno diritto a 32 giorni di ferie da godere nel periodo di sospensione dell’attività didattica (1 luglio-31 agosto); le ferie non godute vanno recuperate nel periodo della sospensione natalizia!; le ferie sono sospese da malattie certificate; le ferie sono concesse dal capo d’istituto; sulla domanda per le ferie è prassi lasciare un recapito, ma durante le ferie non c’è obbligo di permanenza nel recapito lasciato; a tal proposito si ricorda che è invece diversa la situazione del docente assente dalla scuola nei periodi in cui non c’è attività didattica, ma non coincidenti con i suoi 32 giorni di ferie: in tal caso l’insegnante deve ritenersi disponibile per le esigenze della scuola, ma tali esigenze devono essere rappresentate sempre da obblighi previsti dal CCNL, per cui non può essergli richiesta, da parte dei Dirigenti scolastici, "la sola firma di presenza"; un po’ diversa è la situazione degli insegnanti a tempo determinato in quanto il numero delle loro ferie varia al variare della situazione specifica di ognuno: di solito essi maturano 2,666 giorni ogni mese lavorativo e hanno diritto alle festività soppresse, in ragione di una ogni 3 mesi, ma solo se ne fanno espressa domanda.
È possibile usufruire (art. 19 del CCNL/95), durante i periodi in cui l’attività didattica non è sospesa, di 6 dei 32 giorni di cui si ha diritto sempre che l’assenza dell’insegnante non comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione; i 6 giorni possono essere richiesti anche per motivi familiari o personali documentati (art. 49 del CCNL/99), anche al rientro, con un attestato o con autocertificazione.