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Festività soppresse (art. 20 del CCNL/95; Legge 937/77): ogni insegnante ha diritto a 4 giorni di ferie corrispondenti alle festività soppresse dalla Legge citata; essi, ugualmente alle ferie, e con le stesse modalità, vanno goduti in periodi in cui sia sospesa l’attività didattica; inoltre è considerata festività il giorno del Santo Patrono della località di servizio dell’insegnante, solo se esso cade in un giorno infrasettimanale, altrimenti non ne è previsto il recupero.