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Assenza per malattia (art. 23 del CCNL/95; art. 49 del CCNL/99): il personale docente a tempo indeterminato, nel caso di malattia, conserva il posto per 18 mesi e l’assenza non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio; il trattamento economico prevede l’intera retribuzione per i primi 9 mesi, il 90% per i successivi 3 mesi e il 50% per gli ultimi 6; l’assenza va comunicata tempestivamente non oltre l’orario d’inizio del giorno in cui si è verificata; il certificato medico va recapitato (a mano o a mezzo raccomandata AR) entro 5 giorni; l’amministrazione può richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno; l’insegnante malato è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; il docente assente per 150 giorni continuativi (90 nel caso delle classi terminali) che riprenda il lavoro dopo il 30 aprile non rientra in classe, ma è impiegato per supplenze, interventi didattici integrativi o altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.