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Uova marce

Il cosiddetto « precetto pasquale » dei cattolici

nella Scuola pubblica È ILLEGITTIMO

stralcio del manifestino diffuso da me a scuola in data 23/3/05 integrato con la lettera-tipo

Sintesi della vicenda

Tutti i riferimenti di Legge citati

Palermo: un nostro socio UAAR evitato una messa illegittima

Il dibattito suL FORUM edscuola

 

 È invalsa l’abitudine di eleggere l’ultimo giorno precedente le vacanze pasquali a giorno di “precetto pasquale” e, ufficialmente per permettere di ottemperare a questo rito cattolico, si accorcia l’orario didattico - e quindi anche di lavoro - finanche con Circolari ufficiali. Confortati da questa apparente normale ufficialità, anche gli insegnanti (soprattutto di irc) vengono indotti in errore, e magari arrivano a istruire i propri alunni – ignorando la pari dignità di tutte le libere scelte e delle diverse culture - sul come e dove andare per il suddetto precetto.

Talvolta in buonafede, talvolta con atteggiamento di sfida o di arroganza, prèsidi, csa e miur ignorano che questa pratica è tanto comune quanto ILLEGITTIMA, e per diverse ragioni.

1.   Non c’è alcuna motivazione fondata e urgente per sospendere il normale orario didattico, che quindi si traduce in una sottrazione del diritto allo studio per lo studente e in un quota-salario percepita arbitrariamente per i lavoratori della scuola.

2.   Generalizzare il “precetto” a tutta la scuola è un palese intollerabile atto di discriminazione nei confronti degli studenti e degli insegnanti non cattolici, e di quanti, pur essendolo, per propria insindacabile scelta ci rinunciano e vorrebbero rimanere in scuola a lavorare e a studiare: diritto-dovere che in tal modo viene impedito. Questo comportamento ignora i dettami costituzionali sulle discriminazioni, ignora i Patti lateranensi circa la laicità, ignora i diritti a non condividere riti e consuetudini di una parte ben specifica della popolazione, ignora il mandato dell’educatore scolastico, che invece dovrebbe essere quello del rispetto di tutto ciò.

3.   Infine: la giurisprudenza, più volte chiamata a esprimersi su questi casi, ha prodotto un’ormai cospicua mole di sentenze e leggi.

Qui di seguito, potete copiare e usare una lettera-tipo da presentare a protocollo in presidenza qualora la vostra scuola si accingesse a perpetrare questa grave e illegittima ricusazione della laicità (in fondo compare la "sponsorizzazione" della UAAR, che potete tranquillamente omettere) Altre informazioni a riguardo sul sito UAAR

 

Al Dirigente scolastico

Dell’Istituto

Via_____________

città_____________

e p.c. al Consiglio di Istituto

 


 

data __________________

Oggetto: atti di culto in orario scolastico

Egregio Dirigente,

siamo stati informati che

 

 

Con la circolare n.         del [data] Ella informa i docenti di

 

Sicuramente Lei, nella sua qualità di Dirigente, è a conoscenza che la normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali il normale svolgimento delle lezioni venga modificato per celebrazioni di carattere confessionale; la programmazione di atti di culto è infatti consentita solo al di fuori dell’orario delle lezioni, come è chiaramente verificabile nelle leggi e nelle sentenze di seguito citate:

bulletd.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all’art. 311 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti;
bulletla legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese, che all’art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
bulletla legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;
bulletla sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;
bulletla sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, che dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico.
In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto ... possa deliberare ... di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art. 6, d.p.r. 416/74».

Siamo spiacenti di dover intervenire per chiedere il rispetto della normativa e per opporci a iniziative che operano una vera e propria forma di discriminazione nei confronti delle minoranze; ci auguriamo che nella sua qualità di Dirigente scolastico si premuri di far presente al Consiglio di Istituto l’illegittimità di delibere in contrasto con le norme di legge in vigore.

La informiamo che, nel caso vengano programmate queste o altre iniziative di carattere confessionale che prevedono la modifica dell’orario delle lezioni, procederemo giudizialmente in sede civile, amministrativa e penale.

Distinti saluti.

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UAAR

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