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I CULTI RELIGIOSI (PRECETTI PASQUALI, VISITE PASTORALI, ECC.)

NON SONO LEGITTIMI NELLE SCUOLE PUBBLICHE

Sintesi delle RISORSE DI LEGGE

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO VII  -  NORME COMUNI

CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.
5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.

 

Legge 11 agosto 1984, n.449

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984, n.222)

9. - La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

 

Legge 22 novembre 1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283)

Articolo 11
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

 

Legge 22 novembre 1988, n. 517
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n.283)

 

Art.8.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

 

LEGGE 8 MARZO 1989, n. 101 (GU n. 069 SUPPL.ORD. del 23/03/1989)
NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE.

ART. 11.

1 .  NELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO L'INSEGNAMENTO È IMPARTITO NEL RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE E DELLA PARI DIGNITÀ DEI CITTADINI SENZA DISTINZIONE DI RELIGIONE, COME PURE È ESCLUSA OGNI INGERENZA SULLA EDUCAZIONE E FORMAZIONE RELIGIOSA DEGLI ALUNNI EBREI.

2 .  LA REPUBBLICA ITALIANA, NEL GARANTIRE LA LIBERTÀ DI COSCIENZA DI TUTTI, RICONOSCE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PUBBLICHE NON UNIVERSITARIE IL DIRITTO DI NON AVVALERSI DI INSEGNAMENTI RELIGIOSI. TALE DIRITTO È ESERCITATO DAGLI ALUNNI O DA COLORO CUI COMPETE LA POTESTÀ SU DI ESSI AI SENSI DELLE LEGGI DELLO STATO.

3 .  PER DARE REALE EFFICACIA ALL'ATTUAZIONE DI TALE DIRITTO, L'ORDINAMENTO SCOLASTICO PROVVEDE A CHE L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO NON ABBIA LUOGO SECONDO ORARI E MODALITÀ CHE ABBIANO PER GLI ALUNNI EFFETTI COMUNQUE DISCRIMINANTI E CHE NON SIANO PREVISTE FORME DI INSEGNAMENTO RELIGIOSO DIFFUSO NELLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI ALTRE DISCIPLINE. IN OGNI CASO NON POSSONO ESSERE RICHIESTE AGLI ALUNNI PRATICHE RELIGIOSE O ATTI DI CULTO.

4 .  LA REPUBBLICA ITALIANA, NEL GARANTIRE IL CARATTERE PLURALISTA DELLA SCUOLA, ASSICURA AGLI INCARICATI DESIGNATI DALL'UNIONE O DALLE COMUNITÀ IL DIRITTO DI RISPONDERE AD EVENTUALI RICHIESTE PROVENIENTI DAGLI ALUNNI, DALLE LORO FAMIGLIE O DAGLI ORGANI SCOLASTICI IN ORDINE ALLO STUDIO DELL'EBRAISMO. TALI ATTIVITÀ SI INSERISCONO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO SCOLASTICO. GLI ONERI FINANZIARI SONO COMUNQUE A CARICO DELL'UNIONE O DELLE COMUNITÀ.

 

Legge 12 aprile 1995, n.116
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995, n.94)

 

Art. 8. - (Insegnamento religioso).
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.

2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede affinché l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

 

Legge 29 novembre 1995, n.520
Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995, n.286, Suppl. Ord. n.146)

Art. 10. - (Insegnamento religioso nelle scuole).
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

 

TAR Emilia-Romagna Sentenza 250/93 Numero 250, 17 giugno 1993 - Presidente ed Estensore Sinagra - Chiesa Evangelica metodista di Bologna e altri (avvocato Virgilio) contro Circolo di Vergato ed altri (avvoc. Stato Zito) e Nicosia e altri (avvocati Chirco, Dani, Fanzini, Mazzone, Solazzi, Valgimigli e Virgilio).

 

DIRITTO. La fattispecie, nella sua apparente complessità poiché per qualche ambito riguardante i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, si risolve tuttavia rapidamente con la lettura e la corretta applicazione dell’art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 sulla istituzione di organi collegiali nelle scuole statali.

Questa norma della legge delegata affida alla competenza dei consigli di circolo o di istituto di deliberare sulla programmazione e sulla attuazione di attività extrascolastiche.

[...]

Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templî e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 della legge n. 121) e alla attività educativa di essa.

Diversamente ragionando, assisteremmo a una vera interferenza della Chiesa nell’attività dell’istituzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione.

Un’interferenza che addirittura elimina l’insegnamento della materia curriculare e la normale ora di lezione, a essa sostituendo un atto di culto o la celebrazione di un rito religioso o una visita pastorale, che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e con la didattica scolastica e che nulla hanno a che fare neanche con l’insegnamento della religione.

La Chiesa è libera di svolgere queste attività nelle scuole che essa stessa istituisce; non può però svolgerle nelle scuole dello Stato e nell’ambito di esse, e gli organi pubblici che questo consentano commettono senza dubbio una illegittimità.

Ma il fatto più notevole e più antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto, a torto ritenuti attività extrascolastiche (ma la erronea qualificazione è chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione.

Questo soprattutto è l’aspetto di illegittimità per violazione e falsa interpretazione e applicazione della legge (art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416) delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna.

[...]

Il Tribunale così perviene alla decisione di merito, negando validità alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Avvocatura dello Stato; per riconoscere nei ricorrenti l’interesse all’impugnazione basterà considerare che in una situazione di adesione, anche di un solo studente o anche di un solo docente alla celebrazione del rito religioso o al compimento dell’atto di culto o alla visita pastorale, durante le normali ore di lezione, avverrebbe che lo studente aderente rinuncerebbe all’insegnamento di una materia curriculare - e non potrebbe neanche farlo - oppure, nel caso di allontanamento dalla classe del docente, si avrebbe lo stesso effetto per tutti gli studenti della classe, i quali verrebbero così privati dell’insegnamento della materia per quell’orario prevista nel calendario scolastico. E quand’anche il docente venga da altro docente non aderente sostituito, ne deriverebbe la lezione di una diversa disciplina e in ogni caso un fatto interruttivo del metodo normale di insegnamento o non in armonia con lo stato di svolgimento del programma quale tenuto dal docente della classe.

[...]

E non può certo dubitarsi che i genitori degli studenti abbiano interesse a che i giovani, per questo fine appunto mandati a scuola, ricevano dagli insegnanti, cioè dalle loro fonti istituzionali di istruzione, quella istruzione e quel bagaglio culturale che servirà loro nella vita e nelle realizzazioni future. E non ne siano invece distratti da attività e pratiche in nessun modo attinenti alla vita e alle attività della scuola, anzi a esse del tutto estranee.

[...]

Qui non si tratta di garantire agli studenti o ai professori la facoltà di non partecipare al compimento degli atti di culto e alle pratiche religiose - facoltà dalle impugnate delibere assicurata - il problema è a monte ed è un altro: l’illegittimità delle deliberazioni dei consigli di circolo sta, esattamente e fondamentalmente, nell’avere consentito l’inserimento, al posto delle normali ore di lezione, di attività del tutto estranee alla scuola e alle sue finalità istituzionali. Un fatto oggettivo che resta, ovviamente, tale nella sua antigiuridicità, anche se si prevede la facoltà di studenti e docenti di non partecipazione.

 

TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478

(omissis)