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Scrutini e valutazione (artt. 7 e 8 del R.D. 653/25; art. 137 del R.D. 2049/29; D.P.R. 417/74; O.M. 80/95; O.M. 266/97; O.M. 330/97; O.M. 65/98; O.M. 38/99; O.M. 128/99; O.M. 126/00): gli scrutini per le valutazioni periodiche degli alunni e per il loro passaggio alla classe superiore vengono fissati dal capo d’istituto sentito il Collegio dei docenti; rappresentano uno degli obblighi di servizio degli insegnanti; è necessario che gli atti relativi a tale momento siano improntati alla più legittima aderenza alle norme vigenti, in quanto, essendo la valutazione un fatto personale, può dare adito a ricorsi da parte degli alunni e dei loro genitori; il giudizio espresso dal Consiglio di classe relativamente alle conoscenze, competenze e capacità degli alunni non viene mai sindacato da parte di nessun giudice, ma potrebbe, invece, essere sanzionata una qualche carenza formale; l’argomento degli scrutini e dalla valutazione degli alunni è delicato e ne è riprova il numero di disposizioni che la riguardano le quali vengono di anno in anno aggiornate.