SCARICARE NON È REATO
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Importante precisazione di un mio lettore: Non è proprio così. Probabilmente si fa riferimento alla sentenza della Cassazione di qualche tempo fa, che giustamente, ha assolto due studenti torinesi, i quali nel 1998 furono condannati dal Tribunale di Torino per aver messo in rete, tramite il server dell'Università che frequentavano, materiale coperto dal diritto d'autore. Purtroppo dal 2004 la normativa è cambiata, la frase "fine di lucro" è stato sostituita con "trarne profitto". Quindi, per il principio del "favor rei" i due giovani potevano soltanto essere assolti. Il comportamento tenuto all'epoca dai due studenti non costituiva reato proprio perchè mancava il presupposto oggettivo del reato, cioè il fine di lucro. Quel determinato comportamento, attualmente verrebbe sanzionato sia sotto il profilo penale che amministrativo, proprio in virtù delle modifiche apportate alla norma che disciplina il diritto d'autore, Legge n. 633 del 1941. Basti pensare, ad esempio, che installare lo stesso software su più pc, senza possedere la relativa licenza d'uso del programma per tutti i pc interessati, comporta il sequestro dei pc non coperti da licenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa molto salata, perchè la "multinstallazione" non licenziata rientra a pieno titolo nel "trarne profitto" ( mancata corresponsione del diritto d'autore gravante sul software ) Scaricare dalla rete file mp3 coperti dal diritto d'autore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 53€ per ogni file abusivamente scaricato, proprio perchè "trarne profitto" significa anche, come nell'esempio realativo al software per pc, non corrispondere i diritti d'autore gravanti eventulmente su quell'opera. In questo caso specifico la sanzione amm.va è in capo a di chi scarica, mentre chi offre tale possibilità viene perseguito anche penalmente. Che tutto ciò sia giusto o sbagliato non sta a me deciderlo; con questo commento ho voluto soltanto fare alcune precisazioni, al fine di evitare facili entusiasmi e brutte sorprese..... Cordiali saluti. Francesco. |
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CORRELAZIONI Maroni: scarico files illegali
Il "Partito dei pirati" attraverso Relakks si oppone alla sorveglianza su internet Internet dà dipendenza sessuale
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da :
http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=142
Il download non è reato!
di Valentina Frediani
Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download.
Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo
scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a
pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello
di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti
in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge
diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).
L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad
oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni:
l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque
abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE).
Mentre l'art. 171 ter, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi per
uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette
o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera
dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o
del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati.
Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli.
Orbene, i giudici dei precedenti meriti, avevano stabilito ravvisabile entrambi
i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la
manutenzione di un sito ftp mediante un pc esistente presso l'associazione
studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente
effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge
sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere
prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a
loro volta altro materiale informatico sul server stesso.
La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro
posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei
programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per
trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in
quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi)
con fini di lucro.
. secondo la Cassazione invece.
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di
duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la
duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso.
Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva
effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma
prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.
Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello
stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo
la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti, il legislatore che più volte è intervenuto nella legge a tutela del
diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto,
ha permesso in risalto la netta distinzione tra i due concessi.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un
vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero
vantaggio morale.
Ebbene, nel caso di specie la messa a disposizione dei programmi mediante
attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter)
essendo che le attività sono state effettuate gratuitamente.
Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di
condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non
costituisca fatto previsto dalla legge.
Interessante conclusione anche alla luce della continua incertezza vigente nella
materia.
da Repubblica
Roma, 16:12
CASSAZIONE, SENZA LUCRO SCARICARE FILE NON È REATO
Scaricare dalla rete file e programmi protetti dalle norme sul diritto d'autore
e metterli a disposizione di altri utenti non È reato se da questo tipo di
attività non si ricava alcun concreto vantaggio di tipo economico. È una
sentenza destinata a far discutere quella (numero 149/2007) con cui la III
sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due
studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da
un'ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi
illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su
un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere
scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e
relativa password". Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del
capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla
Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di
software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di
protezione" applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi
di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di
Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line
di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una
"community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del
rilascio di materiale informatico.