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SCARICARE NON È REATO

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Importante precisazione di un mio lettore: Non è proprio così. Probabilmente si fa riferimento alla sentenza della Cassazione di qualche tempo fa, che giustamente, ha assolto due studenti torinesi, i quali nel 1998 furono condannati dal Tribunale di Torino per aver messo in rete, tramite il server dell'Università che frequentavano, materiale coperto dal diritto d'autore. Purtroppo dal 2004 la normativa è cambiata, la frase "fine di lucro" è stato sostituita con "trarne profitto". Quindi, per il principio del "favor rei" i due giovani potevano soltanto essere assolti. Il comportamento tenuto all'epoca dai due studenti non costituiva reato proprio perchè mancava il presupposto oggettivo del reato, cioè il fine di lucro. Quel determinato comportamento, attualmente verrebbe sanzionato sia sotto il profilo penale che amministrativo, proprio in virtù delle modifiche apportate alla norma che disciplina il diritto d'autore, Legge n. 633 del 1941. Basti pensare, ad esempio, che installare lo stesso software su più pc, senza possedere la relativa licenza d'uso del programma per tutti i pc interessati, comporta il sequestro dei pc non coperti da licenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa molto salata, perchè la "multinstallazione" non licenziata rientra a pieno titolo nel "trarne profitto" ( mancata corresponsione del diritto d'autore gravante sul software ) Scaricare dalla rete file mp3 coperti dal diritto d'autore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 53€ per ogni file abusivamente scaricato, proprio perchè "trarne profitto" significa anche, come nell'esempio realativo al software per pc, non corrispondere i diritti d'autore gravanti eventulmente su quell'opera. In questo caso specifico la sanzione amm.va è in capo a di chi scarica, mentre chi offre tale possibilità viene perseguito anche penalmente. Che tutto ciò sia giusto o sbagliato non sta a me deciderlo; con questo commento ho voluto soltanto fare alcune precisazioni, al fine di evitare facili entusiasmi e brutte sorprese..... Cordiali saluti. Francesco.

Ok, forse ci siamo: qualcuno ha finalmente capito che scambiarsi files gratuitamente in rete, pur coperti da diritto d'autore - come si fa da sempre nella vita reale ! - non è, e non può essere, un reato quand'anche provengano da attività illecite come la riproduzione abusiva. Il concetto è semplice: se non faccio danni ad alcuno, come può essere proibito il mio comportamento?Ancora una volta, la netta volontà popolare si è opposta a una legge palesemente insussistente e ha prevalso. L'utente finale, chi scarica, chi si appropria gratuitamente del prodotto illegale, non può essere considerato un delinquente al pari di chi produce quel prodotto o di chi lo scarica per lucrarci. Ora mi aspetto una sonora reazione delle lobbies musicali e filmografiche, che probabilmente non si accucceranno così facilmente dopo aver gridato aggressivi spots nei cinema che scaricare è reato e che chi lo fa è un criminale. Nel frattempo mi godo, come tutti, questo periodo di libertà benché con l'amaro in bocca: la libertà è già mia in natura, perché me la deve dare sempre qualcun altro?...E non può, mannaggia, non sovvenirmi un'ultima perplessità: con altri tipi di files a tema proibitissimo o tabuizzato (droga, armi, pornografia, terrorismo, nazifascismo, diffamazione, ecc.) ugualmente scambiati in modo gratuito, la cui produzione originaria fosse ugualmente frutto di reato, ma per cui l'utente finale non è logico e non è corretto corresponsabilizzare né imputare di ricettazione, apologia o detenzione, che facciamo?

 

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Il terrore corre sulla rete

Il "Partito dei pirati" attraverso Relakks si oppone alla sorveglianza su internet

Internet dà dipendenza sessuale

 
Ma perché?...
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da :
http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=142

Il download non è reato!
di Valentina Frediani


Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a
pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge
diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).

L'attuale previsione normativa

Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Mentre l'art. 171 ter, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati.

Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli.

Orbene, i giudici dei precedenti meriti, avevano stabilito ravvisabile entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un pc esistente presso l'associazione
studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.
La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.

. secondo la Cassazione invece.
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma
prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.
Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti, il legislatore che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha permesso in risalto la netta distinzione tra i due concessi.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale.
Ebbene, nel caso di specie la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) essendo che le attività sono state effettuate gratuitamente.
Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.
Interessante conclusione anche alla luce della continua incertezza vigente nella materia.

da Repubblica

Roma, 16:12
CASSAZIONE, SENZA LUCRO SCARICARE FILE NON È REATO

Scaricare dalla rete file e programmi protetti dalle norme sul diritto d'autore e metterli a disposizione di altri utenti non È reato se da questo tipo di attività non si ricava alcun concreto vantaggio di tipo economico. È una sentenza destinata a far discutere quella (numero 149/2007) con cui la III sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password". Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione" applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.