Sospendere i processi
Riporto la Legge del 18 giugno 2008 sulla sospensione dei processi così come l'ho trovata su internet. Leggendola, ognuno se ne faccia un'idea. Non la commento giacché non sono in grado di dirne né bene né male. La Sinistra e Di Pietro la giudicano male, i partiti della maggioranza la considerano bene se non addirittura ottima. I motivi pro e contro li ho letti ma non so decidermi; chi dice che è una Legge ancora una volta a favore di Berlusconi (interessato a salvarsi dall'ennesimo processo a proprio carico: il cosiddetto "processo Mills, in cui Berlusconi è accusato di aver corrotto i giudici), chi dice che per applicare questa Legge si bloccheranno tutti i Tribunali, e chi dice invece che la Legge è giusta ed è innocua. Mah! La sospensione riguarda processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002. Il processo deve riguardare reati puniti con pene superiori a 10 anni e si deve trovare tra la fissazione dell'udienza preliminare e la sentenza di primo grado. La sospensione di questi processi dura un anno a partire dal 18/6/2008. Secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, i reati sotto i 10 anni di pena interessati alla sospensione sono il 90% del totale e non sono affatto secondari come, per esempio: l'estorsione, la bancarotta fraudolenta, lo sfruttamento della prostituzione, l'usura, l'omicidio colposo per colpa medica e quello con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Alcuni paradossi segnalati dall' Anm: lo studente che cede gratuitamente una dose di hashish a un coetaneo sarà processato prima dello straniero irregolare che violenta una studentessa; e la stessa sorte toccherà al giovane che ruba un cellulare a un coetaneo minacciandolo con un temperino rispetto al chirurgo che durante un'operazione per un grave errore provoca la morte di un bambino. D'altra parte, c'è da prendere atto che i processi in Italia durano troppo, e spesso vanno a finire nella prescrizione. Forse la colpa di queste lungaggini sta non solo in alcuni magistrati lenti ma nell'estremo formalismo e complicanza delle procedure, per cui si dovrebbero rivedere i Codici di procedura. La Legge del 18/6 vorrebbe alleggerire questa situazione giacché, sospendendo 100.000 processi per un anno, vorrebbe portare più celermente a conclusione quelli ritenuti più importanti. LASCIA UN COMMENTO
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ddl Senato 692 - Conversione in
legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica Emendamento 2.0.800
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno
2002)
1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti
di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio
immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002
che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare
e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la
durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla
data dell'ultimo reato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso
durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione
riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.
3. La comunicazione della sospensione del processo con l'eventuale indicazione
della nuova data d'udienza è notificata con le modalità di cui all'articolo 148,
comma 2-bis, del codice di procedura penale, ai difensori delle parti e al
pubblico ministero.
4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque
provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.
5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal
caso, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura
civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l'ordine di
trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione
trasferita.
6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con
la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni
determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati
commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso
da quello per cui si procede.
7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti
di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può sospendere i processi quando
i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena
eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31
luglio 2006, n. 241.
8. L'imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il
processo. Il Presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le
esigenze dell'ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza,
notificata con le modalità di cui al comma 3.
9. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico
ministero possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di
procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima
udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto
dall'articolo 446 comma 1 del codice di procedura penale e sino alla
dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata
anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia
stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal
giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione
della precedente».